Questo nuovo interrogatorio era già stato chiesto il 19 novembre 1998, con decisione negativa del Procuratore pubblico del 23 novembre 1998. Ora per prove proposte prima della chiusura dell’istruzione formale a norma dell’art. 196 CPP ed in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo a quel momento nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91;