{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-03-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-29602_2003-03-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59556&nX40_KEY=4711346&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bf2c2e67d817d73b77ff720daca5101"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.29602"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2003 INC.1999.29602"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2003 INC.1999.29602"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2003 INC.1999.29602"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:51:41", "Checksum": "6820c05b7fb086ee11e16c2b749169a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2003 INC.1999.29602\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.1\n__________ assevera che sulle relazioni fiduciarie della __________ S.A. sono confluiti unicamente fondi tramite istituti bancari con controllo delle generalità del bonificante e della lecita provenienza dei versamenti: __________ inoltre gli aveva dato assicurazione che quella relazione serviva unicamente a gestire suoi conti personali. La perizia è allora necessaria per dimostrare che le poche operazioni effettuate non erano tali da suscitare dubbi o sospetti.\nPer il Procuratore pubblico è agli atti la perizia esperita nel procedimento a carico di __________, che già evidenzia i movimenti finanziari in discussione, con loro ricostruzione in dettaglio, per cui “basta leggerla”.\nL’assunto del magistrato inquirente merita tutela, non essendo sufficiente l’allegazione dell’accusato reclamante per cui la perizia acquisita sarebbe ”oltremodo complicata, dispersiva e molto voluminosa” e non fornirebbe “in modo comprensibile e chiaro” indicazioni sulle operazioni in discussione: non v’è altro, nel dire di __________, a dar parvenza di solidità a tali pretese carenze rispettivamente insufficienze. La prova qui chiesta appare pertanto del tutto superflua, in quanto in pratica doppione di quella nota, eventualmente riservato all’accusato di chiederne delucidazione nel seguito della procedura.\n3.2\nAncora secondo __________, __________ avrebbe sostenuto il falso, affermando di aver fatto sapere al reclamante che sul conto della __________ S.A. operava con denaro di clienti, contrariamente alle dichiarazioni rilasciate in precedenza dallo stesso __________ con l’assicurazione del versamento unicamente di denaro di sua proprietà. Il confronto risulta conseguentemente indispensabile per il necessario chiarimento.\nPer il magistrato inquirente le dichiarazioni di __________ non sono determinanti e neppure costituiscono gli unici indizi a carico di __________, per cui anche un cambiamento di versione di __________ sarebbe di nulla influenza.\nAnche questa prova non viene accolta, in quanto un confronto nella fase predibattimentale, oltre che di consistenza problematica data la situazione processuale di __________, non risulta produttivo ai fini della conclusioni del Procuratore pubblico, per cui potrà – se del caso – essere chiesto ulteriormente all’eventuale dibattimento.\n3.3\nCome ad istanza e reclamo, il teste __________, dipendente della __________, dovrebbe essere nuovamente sentito su quanto da lui dichiarato non chiaramente a proposito dell’entrata di bonifici.\nQuesto nuovo interrogatorio era già stato chiesto il 19 novembre 1998, con decisione negativa del Procuratore pubblico del 23 novembre 1998. Ora per prove proposte prima della chiusura dell’istruzione formale a norma dell’art. 196 CPP ed in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo a quel momento nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12). E qui nuove emergenze non vengono neppure accennate, per cui il reclamo su questo punto si avvera irricevibile.\n4. Per i reati di circolazione stradale.\n4.1\nIn relazione all’accusa di rifiuto della prova del sangue, assisa sulla perdurante terapia anticoagulante, per __________ è importante interpellare il dott. __________ “per sapere esattamente quali spiegazioni e raccomandazioni” egli ha dato al suo paziente, quest’ultimo personalmente convinto della possibilità di un prelievo di sangue solo in via eccezionale e sotto sorveglianza dello stesso dott. __________.\nIl Procuratore pubblico fa presente che il dott. __________ già ebbe a certificare di non aver dato all’accusato nessuna particolare indicazione. Ed in effetti il 12 agosto 1998 proprio la difesa ha prodotto la dichiarazione 15 luglio 1998 del dott. __________, di lampante chiarezza (doc. __________ dell’inc. MP e allegato):\n“…il signor __________ non è stato informato in modo particolare per quel che concerne un prelievo venoso in paziente anticoagulato poiché tale prelievo non richiede nessuna speciale precauzione e non comporta alcun pericolo se eseguito da personale sanitario competente.”\nNon sono necessari commenti per definire questa richiesta di prova ai limiti della temerarietà.\n4.2\nIl reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio è una contravvenzione (art. 92 cpv. 1 LCStr), per cui – la fattispecie imputata essendo stata commessa il 1. maggio 1997 – la prescrizione assoluta era già caduta al momento della formulazione del reclamo (secondo l’art. 72 cfr. 2 ultima frase, nella versione allora vigente).\nNon si entra quindi nel merito della prova consistente nell’assunzione di testimoni presenti sul veicolo condotto dall’accusato e sul posteggio, dove si sarebbe verificato l’incidente.\n5.\nIn quanto ricevibile, il reclamo è conseguentemente respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), le spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).\nPer i quali motivi,\nvisti i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 30.- sono a carico di __________.\n3. La presente decisione è definitiva.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);\n- Procuratore pubblico avv. __________ (con l’incarto processuale di ritorno).\ngiudice __________"}