{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-03-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-29602_2003-03-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59556&nX40_KEY=4927980&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bf2c2e67d817d73b77ff720daca5101"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.29602"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2003 INC.1999.29602"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2003 INC.1999.29602"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2003 INC.1999.29602"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:14:15", "Checksum": "a267807b7adc03f6f5654636ea6c3432", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2003 INC.1999.29602\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano |\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente |\n|||||\n|\n__________ |\n|||||\n|\nsedente per statuire sul reclamo presentato l'8 giugno 1999 da\n|\n|||||\n|\n|\n__________ (patrocinato dall'avv. __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\ncontro la decisione 27 maggio 1999 dell'allora Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di falsità in documenti, carente diligenza in operazioni finanziarie, rifiuto della prova del sangue e inosservanza dei doveri in caso di infortunio; |\nviste le osservazioni 11 giugno 1999 del magistrato inquirente, che ha postulato la reiezione del reclamo;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto:\nA.\nIl procedimento pendente contro __________, come a promozione dell’accusa del 30 marzo 1998 per i reati ricordati in epigrafe (doc. _ dell’inc. MP __________), si riferisce a due distinte fattispecie.\nIl 1. maggio 1997 l’accusato era stato fermato dalla Polizia in un ristorante di __________, in quanto sospetto autore del danneggiamento di un lampione, durante una fase di retromarcia con l’automobile da lui condotta. Apparendo in stato fisico alterato e confrontato dagli agenti con la necessità di sottoporsi alle consuete prove di verifica del tasso alcoolemico, __________ si è fermamente opposto a qualsivoglia intervento del genere, pretestando per rifiutare il prelievo del sangue di essere in cura anticoagulante (v. rapporto e annesso verbale dell’accusato, non firmato, doc. _ del citato inc. MP).\nNel contesto dell’inchiesta per titolo di truffa aggravata a carico di __________ (nel frattempo condannato dalla Corte delle Assise criminali, il 24 settembre 1997), a seguito di denuncia venne coinvolto anche __________ con imputazioni per reati patrimoniali e documentali: questo procedimento è sfociato nel decreto di abbandono del 30 aprile 1998 (ABB __________). Le indagini sono per contro continuate segnatamente per carente diligenza in operazioni finanziarie, avendo egli omesso di convenientemente accertare l’avente diritto economico di valori che accettò di prendere in consegna, collocare e trasferire a titolo professionale su conti aperti a nome della ditta __________ S.A.\nIl ricorso dell’accusato contro la corrispondente promozione dell’accusa è stato respinto con la sentenza 12 maggio 1998 della Camera dei ricorsi penali (CRP __________).\nB.\nIl 20 aprile 1999 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP (doc. _ del citato inc. MP).\nEntro il termine prorogato, con allegato del 21 maggio 1999 (doc. __________ c.s.), __________ ha chiesto l’assunzione di prove, consistenti – per l’accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie – nel richiamo di atti dal procedimento contro __________, in una perizia giudiziaria sulle entrate sul conto inquisito, nel confronto con lo stesso __________ e nell’interrogatorio di __________ e – per quanto concerne i reati di circolazione stradale – nell’interrogatorio del dott. __________ e di testimoni. Precisato che la perizia allestita nel procedimento a carico di __________ e la sentenza di condanna di quest’ultimo già sono acquisite all’incarto, il Procuratore pubblico ha respinto tutti gli altri postulati mezzi di prova, in quanto non determinanti, con decisione del 27 maggio 1999 (doc. __________ c.s.).\nNe è seguito il reclamo in discussione, con le menzionate osservazioni del magistrato inquirente: per evitare inutili ripetizioni, delle rispettive argomentazioni si dirà più innanzi nel contesto della valutazione delle singole litigiose prove.\ne considerando\nin diritto:\n1.\nIl reclamo, tempestivamente prodotto dal destinatario della decisione impugnata ed accusato, quindi da persona legittimata, è ricevibile in ordine, essendo rispettati e dettami degli art. 280 e rel. CPP.\n2.\nPer meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231).\n3. Per la carente diligenza in operazioni finanziarie.\n"}