che pertanto si ha scadenza inutilizzata del termine di cui all'art. 196 cpv. 1 CPP, con evenienza della definitiva chiusura dell'istruzione formale, da notificare ad opera della magistrata inquirente come vuole l'art. 197 CPP; - che allora ed in effetti l'istanza รจ divenuta priva di oggetto, il carcere preventivo continuando poi entro i termini massimi di legge (art. 102 cpv. 3 CPP), dapprima per l'emanazione dell'atto di accusa (art. 198 cpv. 1 CPP) e successivamente per l'aggiornamento del dibattimento (art. 230 cpv. 1 e 2 CPP), riservate specifiche proroghe dello stesso (art. 103 cpv. 1 CPP); visti i citati articoli di legge, decide: