1; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 19 febbraio 1996 in re M. Ltd., GIAR 116.96.1). Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio).