2.1 L’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. La norma corrisponde sostanzialmente a quanto in precedenza disposto successivamente dall’art. 120 CPP/1942 e dall’art. 120 CPP/1993, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali e di questo Ufficio giudiziario sul tema (REP. 1987 p. 265, 1989 p. 599, 1998 n. 117 consid. 1; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92;