{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-24704_2000-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56902&nX40_KEY=4711474&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a33ec51c0c88164071a3030553e63143"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.24704"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2000 INC.1999.24704"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2000 INC.1999.24704"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2000 INC.1999.24704"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:24:25", "Checksum": "81ddec65b7f36cb902654a4416a850d7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2000 INC.1999.24704\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\nIn punto al postulato salvacondotto, per negare il diritto a beneficiarne, basta citare precedenti giudizi, sottolineando preliminarmente che l'istruzione formale è diretta dal Procuratore pubblico (art. 152 CPP) e che nessuna norma positiva fa obbligo di usufruire delle vie dell'assistenza internazionale o di concedere eccezionali garanzie (decisione10 novembre 1994 in re F.Z., GIAR, 803.94.1), fatto salvo quanto disposto dall'art. 69 AIMP.\nLa richiesta presentata da accusato all'estero (e non estradabile) di sospensione temporanea dell'ordine di arresto e subordinatamente di concessione di salvacondotto venne integralmente respinta con decisione 9 novembre 1994 in re A.H. (GIAR 263.93.2). Il conseguente gravame alla Camera dei ricorsi penali è stato respinto con sentenza 28 marzo 1995 (CRP 60.94.7), la quale ha confermato rispettivamente rilevato:\n\"Nel CPP non è prevista alcuna norma in merito al salvacondotto e sembra che questo istituto venga per prassi utilizzato, come riferito dal PG e ripreso dal GIAR in casi \"assolutamente particolari di interesse pubblico (p. es. necessità di assumere una prova non altrimenti reperibile o reperibile solo con molte difficoltà, motivi personali validi, ecc.)\".\n…\nEsaminando i codici di procedura penale di altri cantoni, segnatamente di San Gallo, Friborgo, Lucerna e Zugo, che prevedono il salvacondotto, si evince che lo stesso viene utilizzato essenzialmente nella fase istruttoria di un procedimento, quando è necessario o indispensabile assumere una determinata persona prevenuta, indiziata o anche un semplice teste, nei confronti del quale non è possibile adottare altri provvedimenti, segnatamente chiederne l'arresto in vista dell'estradizione o l'interrogatorio nelle forme rogatoriali; il salvacondotto viene in particolare concesso per poter portare a termine l'istruttoria nel rispetto del principio di celerità.\"\nE' alquanto evidente che la situazione personale (ed eventualmente processuale) di __________ non trova riscontro in un eventuale caso eccezionale di specie, per cui - si ribadisce - non vi sono motivi per non tutelare le competenze istruttorie del Procuratore pubblico.\n4. Il reclamo è conseguentemente respinto, in quanto ricevibile, con carico di tassa e spese giudiziarie secondo soccombenza: rimane riservato il diritto di ricorrere alla Camera dei ricorsi penali, anche in tema di salvacondotto (che, volendo parare a paventato arresto, rientra nelle competenze di seconda istanza indicate dall'art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).\nNon vengono riconosciute ripetibili ad __________, a ragione della sua presa di posizione in appoggio al gravame.\nPer i quali motivi;\nrichiamati i citati articoli di legge;\ndecide:\n1. In quanto ricevibile, il reclamo è integralmente respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 30.- sono a carico di __________.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico e dell'accusato);\n- avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico);\n- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'incarto MP 2038/1999 di ritorno e con copia delle osservazioni dell'accusato).\ngiudice __________"}