2 CPP impone limiti alla durata della detenzione preventiva, che, durante l’istruzione formale, può essere di sei mesi. Tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP). La prassi del Tribunale federale ha stabilito un limite massimo (che va valutato di caso in caso), ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid.