Non occorre qui approfondire l'offerta di deposito cauzionale rispettivamente l'offerta di deposito dei documenti di legittimazione da parte dell'accusato, come appare dal verbale 5 maggio 2000 richiamato dalla stessa difesa rispettivamente quanto offerto in sede di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del tribunale di Appello. Va nuovamente ribadito che, visto quanto precede, il rischio di fuga non appare l'elemento prioritario per il quale l'istanza di cui si tratta viene ammessa bensì il rischio concreto di collusione ed inquinamento probatorio.