{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-18911_2000-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56959&nX40_KEY=4711469&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a50dc0b84c43988fd456afe7e8be8922"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.18911"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1999.18911"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1999.18911"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1999.18911"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:26:27", "Checksum": "7455fba1759d287c62048939b3a6b6e3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2000 INC.1999.18911\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n7.\nResta da esaminare il rispetto del principio di proporzionalità, che la difesa ha contestato in corso d'udienza 5 maggio 2000 (il cui verbale viene integralmente richiamato), del carcere preventivo sofferto ed ancora prospettabile sia di per sé stesso (ossia riferito alla carcerazione già subita ed alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti) sia in rapporto alla presumibile pena che la Corte del merito potrebbe infliggere in caso di giudizio di condanna.\nL’art. 102 cpv. 2 CPP impone limiti alla durata della detenzione preventiva, che, durante l’istruzione formale, può essere di sei mesi. Tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP). La prassi del Tribunale federale ha stabilito un limite massimo (che va valutato di caso in caso), ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).\nCome già evidenziato nei precedenti interventi del Giar nella fattispecie l'inchiesta si è rilevata particolarmente lunga e laboriosa in particolare per l'atteggiamento dell'accusato, non collaborativo, per la necessità di procedere all'identificazione delle numerose parti lese e per la necessità di ricostruire quanto accaduto in assenza di una contabilità. I fatti appaiono decisamente gravi, ripetuti nel tempo e riferiti ad importi di tutto rilievo.\nVisto quanto precede va quindi ammesso rispetto del principio di celerità, da un lato, ed ossequio del principio di proporzionalità dall'altro. Il periodo di ulteriori 2 mesi, ossia sino al 28 luglio compreso come postulato dal PP appare comunque eccessivo di primo acchito visto lo stadio procedurale e ritenuto come la difesa possa ora formulare richiesta di complemento sull'esito delle prove da essa offerte ed accolte dal PP. Appare adeguato fissare il termine della detenzione preventiva sino al 10 luglio 2000 (ovviamente riservato il giudizio della lodevole Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello conseguente al ricorso 16 maggio 2000). Ovviamente qualora la difesa non dovesse avere più prove da offrire al magistrato d'accusa o se vi fossero prove acquisibili in termini più brevi il magistrato d'accusa procederà alla chiusura dell'istruttoria ed all'emanazione della sua decisione nei tempi più brevi, e ciò per giungere nei tempi più contenuti celebrazione del processo. D'altro canto __________ si trova privato della sua libertà da 1 anno e, con l'ulteriore periodo che viene richiesto oggi dal magistrato d'accusa, tale periodo assomma a 13 mesi e mezzo, ciò che appare adeguato alle accuse a lui rivolte ed alla prevedibile pena in caso di giudizio di condanna. La detenzione complessiva può essere ritenuta rispettosa del principio di proporzionalità.\n8.\nVisto quanto precede l’istanza di proroga del carcere preventivo va integralmente accolta con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 litt. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci).\np.q.m., visti gli artt. 102 e segg. CPP\ndecide:\n1. L’istanza 28 aprile 2000 formulata dal Procuratore Pubblico avv. __________ é accolta.\n2. Di conseguenza il carcere preventivo cui é astretto __________ é prorogato sino e compreso il 10 luglio 2000.\n3. Non si percepiscono tasse e spese.\n4. Avverso la presente decisione in materia di libertà personale é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione:\n- al ricorrente per il tramite dell’avv. dott. __________;\n- al Procuratore Pubblico avv. __________;\n6. Copia per conoscenza alla Lodevole Camera dei Ricorsi Penali del tribunale di Appello, Lugano (rif. N. 60.2000.00170 ricorso 16 maggio 2000 __________) ed alla Direzione del PCT, La Stampa, Cadro.\ngiudice __________"}