7. Resta da esaminare il rispetto del principio di proporzionalità, che la difesa ha contestato in corso d'udienza 5 maggio 2000, del carcere preventivo sofferto ed ancora prospettabile sia di per sé stesso (ossia riferito alla carcerazione già subita ed alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti) sia in rapporto alla presumibile pena che la Corte del merito potrebbe infliggere in caso di giudizio di condanna. L’art. 102 cpv. 2 CPP impone limiti alla durata della detenzione preventiva, che, durante l’istruzione formale, può essere di sei mesi. Tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).