Non occorre qui approfondire l'offerta di deposito cauzionale rispettivamente l'offerta di deposito dei documenti di legittimazione da parte dell'accusato, come appare dal verbale 5 maggio 2000. Alla luce di quanto precede non appare il rischio di fuga l'elemento prioritario per il quale l'istanza di cui si tratta viene ammessa bensì il rischio concreto di collusione ed inquinamento probatorio.