" Non v'è motivo per scostarsi da tale motivazione se non per rilevare che ancora oggi dei danari ottenuti dai clienti non v'è traccia come pure non v'è traccia del fantomatico __________, per non citarne che uno, e si ha approssimarsi del processo (e concretizzazione della possibile inflizione di una lunga pena detentiva) ciò che accresce il rischio di fuga. Non occorre qui approfondire l'offerta di deposito cauzionale rispettivamente l'offerta di deposito dei documenti di legittimazione da parte dell'accusato, come appare dal verbale 5 maggio 2000.