6. Il PP invoca, oltre a motivi ai istruttori più sopra analizzati e ritenuti, anche un concreto rischio di fuga. La situazione va valutata come già avvenuto con la decisione 2 luglio 1999 ripreso in quella successiva del 18 novembre 1999 ed anche in quella del 16 febbraio 2000: "Ritenuto un serio e concreto pericolo di inquinamento delle prove e di collusione quale motivo primo per il mantenimento della carcerazione preventiva di __________, l’esame del pericolo di fuga lamentato dal Procuratore Pubblico avviene a titolo abbondanziale. In ogni caso, i timori del magistrato inquirente non appaiono infondati: