Come già ritenuto nelle decisioni 18 novembre 1999 e 16 febbraio 2000 il fatto che __________ non abbia sin qui voluto comunicare all'inquirente il nominativo completo di __________ permette di ritenere che terzi abbiano in qualche modo collaborato per concretizzare le truffe ai clienti del __________. Nuovamente va ribadito che Il mancato reperimento del provento delle truffe è elemento tale da far temere concreto inquinamento probatorio e rischio collusivo. Nei precedenti interventi di questo giudice si evidenziava ancora come: