{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-18910_2000-05-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56948&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "33a9abb8087790f6cc9dec3b77e9e8a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.18910"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.05.2000 INC.1999.18910"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.05.2000 INC.1999.18910"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.05.2000 INC.1999.18910"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:43", "Checksum": "c300f107892db0627a0c8a3ea790715d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.05.2000 INC.1999.18910\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\nPer quanto attiene all'esistenza\ndi necessità istruttorie l'istanza non merita particolare approfondimento, il\nmagistrato d'accusa tende all'acquisizione di documenti bancari che non\ndovrebbero poter essere in qualche modo inquinati dall'accusato (fatta salva la\npossibilità di __________ di domandare ulteriori prove sulla scorta delle\nemergenze, ma non si possono ritenere \"esigenze istruttorie\" in senso\nstretto tali da giustificare il permanere in carcere dell'accusato). Al\ncontrario vi é rischio collusivo concreto, come più volte ribadito in passato,\ne l'istanza va quindi ammessa. L'istruttoria è stata di certa durata a causa\ndella sostanziale assenza di collaborazione di __________, che ha taciuto ed è\nstato a rimorchio dell'inquirente. Stante questo atteggiamento negatorio\ndell'accusato e l'esistenza di danari consegnati a persone che __________ non\nha identificato (voluto identificare) il rischio di collusione appare\ndecisamente concreto e non potrà certo venir meno con l'adozione degli atti\nistruttori ora previsti, rispettivamente con l'esaurimento della fase\nistruttoria, a meno di novità (il patrocinatore attuale dell'accusato - non\ndifferentemente dal precedente già in occasione dell'istanza di proroga dello\nscorso febbraio 2000 - \"si sta sforzando per contattare __________ e per\nfar rientrare i danari\", senza esito. Già per l'esistenza di un\npersonaggio ancora ignoto e da identificare, con il rilievo che per tale\nidentificazione l'accusato ben poco ha fatto, che ha beneficiato di danaro (e\nnon di poco conto) provento di reato va ritenuto un concreto e forte rischio\ncollusivo tale da impedire la liberazione dell'accusato.\nGià si detto che __________ non ha spontaneamente ammesso nulla ed è stato necessario agli inquirenti identificare tutte le parti lese, interrogarle approfonditamente e quindi procedere ad una miriade di verbali dell'accusato il quale, il più delle volte, ha ricusato il dire delle vittime. Con tale atteggiamento, certamente legittimo, ma decisamente poco spontaneo e che ha condotto lo stesso __________ a modificare più volte il suo dire, appare necessario garantire l'esecuzione il più possibile spontanea dei verbali che il giudice del merito vorrà acquisire in sede dibattimentale.\nCome già ritenuto nelle decisioni 18 novembre 1999 e 16 febbraio 2000 il fatto che __________ non abbia sin qui voluto comunicare all'inquirente il nominativo completo di __________ permette di ritenere che terzi abbiano in qualche modo collaborato per concretizzare le truffe ai clienti del __________. Nuovamente va ribadito che Il mancato reperimento del provento delle truffe è elemento tale da far temere concreto inquinamento probatorio e rischio collusivo.\nNei precedenti interventi di questo giudice si evidenziava ancora come:\n\"… __________ ha lavorato a stretto contatto, se non addirittura in stretto accordo, con personaggi tutt’altro che cristallini, segnatamente il già più volte menzionato “Greco” (__________), tale __________, forse cittadino messicano residente a Zaragoza (v., fra gli altri, verbale di polizia 7 giugno 1999 ore 14.30, p. 4, inc. MP doc. _), e tale __________ di cognome ignoto (v. già, fra gli altri, verbale di polizia 28 maggio 1999 ore 13.15, p. 4, allegato al rapporto d’arresto, inc. MP doc. _), tutte persone apparentemente non ancora identificate e senz’altro in grado di fornire interessanti dettagli sull’attività di __________ - a patto che egli non possa anticipatamente concordare con loro la versione da dare agli inquirenti …\n\"… pericolo di\ninquinamento delle prove deve essere ammesso pure con riferimento alle numerose\npezze giustificative non più rinvenute nonostante minuziose perquisizioni, e di\ncui __________ non si\nsovviene (ma si ricorda, invece, di una società non gestita da lui,\nrelativamente alla quale egli avrebbe preso per sbaglio della documentazione,\nquando lasciò gli uffici __________, v. verbale di polizia 24 giugno 1999, ore\n14.20, inc. MP doc. _ p. 7). L’atteggiamento di lui, valutato nel suo\ncomplesso, fa senz’altro temere che, qualora tali documenti esistessero ancora,\negli se ne approprierebbe al fine di sottrarli alla giustizia, oppure di\nutilizzarli selettivamente a proprio vantaggio.\"\nQui va osservato come non solo __________ ma anche __________ ed il \"Greco\" (identificato ma non sentito) non debbono poter avere contatto con l'accusato e potere concordare con __________ una versione dei fatti che li coinvolgono e va quindi evitato che il giudice del merito possa essere confrontato con versione di comodo resa dal \"Greco\" che si troverebbe in USA rispettivamente dal __________ o dal __________. __________ non deve quindi essere liberato poiché il rischio di inquinamento probatorio appare decisamente elevato, e questo rischio elevato non verrà certo meno con la chiusura dell'istruttoria.\nL'istanza va quindi accolta sia per il sussistere di un rischio di collusione ed inquinamento probatorio decisamente elevati.\n"}