Come già evidenziato nella decisione del 18 novembre 1999 nel caso concreto l'inchiesta si è rilevata particolarmente lunga e laboriosa in particolare per l'atteggiamento dell'accusato, non collaborativo, per la necessità di procedere all'identificazione delle numerose parti lese e per la necessità di ricostruire quanto accaduto in assenza di una contabilità. I fatti appaiono decisamente gravi, ripetuti nel tempo e riferiti ad importi di tutto rilievo. Visto quanto precede va quindi ammesso rispetto del principio di celerità, da un lato, ed ossequio del principio di proporzionalità dall'altro.