modificare il loro atteggiamento, le divergenze vertendo sulle informazioni date dall'accusato ai clienti e sulle promesse circa gli investimenti. Come già ritenuto nella decisione del 18 novembre 1999 il fatto che __________ non abbia sin qui voluto comunicare all'inquirente il nominativo completo di __________ permette di ritenere che terzi abbiano in qualche modo collaborato negli illeciti (come il verbale 19 ottobre 1999 di __________ lascia ben intendere) per concretizzare le truffe ai clienti del __________. Nuovamente va ribadito che Il mancato reperimento del provento delle truffe è elemento tale da far temere concreto inquinamento probatorio e rischio collusivo.