In merito appaiono illuminanti i verbali citati più sopra ed ancora considerazioni del Giar nella decisione 2 luglio 1999 relative alle asserzioni di __________ (ampiamente considerato reticente): "le acrobazie argomentative relative alla bontà ed efficacia delle garanzie da lui offerte agli investitori e le contraddittorie prime dichiarazioni sull’investimento __________ … con l’ammissione esplicita dell’utilizzo di fondi __________ per risarcire __________ … con altri risarcimenti a carico di altri investitori, con un contestato trasferimento in Italia di un miliardo di lire in contanti, pochi mesi orsono … con altri risarcimenti a carico di altri investitori" e così via laddove il Giar