{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-18909_2000-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56896&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8aa41a8a092c686dd35ff33b5e032ac9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.18909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1999.18909"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1999.18909"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1999.18909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:18:56", "Checksum": "8d50045f1fcbc2eea7bbdeeaaf44cae5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1999.18909\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.\nIl PP invoca, oltre a motivi ai istruttori più sopra analizzati e ritenuti, anche un concreto rischio di fuga. La situazione va valutata come già avvenuto con la decisione 2 luglio 1999 ripreso in quella successiva del 18 novembre 1999.\n\"Ritenuto un serio e concreto pericolo di inquinamento delle prove e di collusione quale motivo primo per il mantenimento della carcerazione preventiva di __________, l’esame del pericolo di fuga lamentato dal Procuratore Pubblico avviene a titolo abbondanziale. In ogni caso, i timori del magistrato inquirente non appaiono infondati: se da un lato l’accusato istante, infatti, ha degli stretti legami con il Ticino, dove è nato e cresciuto e dove vive la sua famiglia, d’altro canto questo legame si è affievolito (almeno sul piano economico) con la vendita forzata dell’abitazione primaria. Inoltre, grava su di lui il sospetto che abbia occultato in Italia una cospicua parte del provento delle sue malversazioni (v. preavviso negativo, cit., p. 2; inc. MP doc. _ p. 4), sì da far apparire una sua partenza all’estero come un’eventualità per nulla remota; egli respinge invero con sdegno questo sospetto (v. osservazioni, cit., pto. 1b p. 3; verbale di polizia 22 giugno 1999, ore 15.40, inc. MP doc. _, p. 1-2), ma la testimonianza che lo chiama in causa appare tutt’altro che prima facie inverosimile.\"\n\"Infine, considerati - pur con tutta la prudenza che la particolare competenza di questo giudice gli impone - tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ascrittigli, si può ben ipotizzare che __________ vada incontro ad una pena detentiva indubbiamente importante: in siffatte circostanze, non irrilevante appare allora la probabilità che egli preferisca sottrarsi al giudizio ed alla pena che l’aspettano qui, riparando all’estero. Né egli è in misura di offrire misure sostitutive sotto forma di cauzione, vista la sua ormai (almeno ufficialmente) disastrata situazione economica (misure che, comunque, non potrebbero ovviare al preponderante pericolo di inquinamento delle prove, v. supra …\"\n\"Sussiste allora un pericolo di fuga che, sebbene di per se stesso forse non basterebbe per giustificare il mantenimento dell’arresto, visto unitamente ai parimenti esistenti pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, fa ritenere opportuno il mantenimento della carcerazione preventiva cui è astretto __________.\"\nNon v'è motivo per scostarsi da\ntale motivazione se non per rilevare che ancora oggi dei danari ottenuti dai\nclienti non v'è traccia come pure non v'è traccia del fantomatico __________,\nper non citarne che uno, e si ha\napprossimarsi del processo (e concretizzazione della possibile inflizione di\nuna lunga pena detentiva) ciò che accresce il rischio di fuga.\n7.\nResta da esaminare il rispetto del principio di proporzionalità del carcere preventivo sofferto ed ancora prospettabile sia di per sé stesso (ossia riferito alla carcerazione già subita ed alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti) sia in rapporto alla presumibile pena che la Corte del merito potrebbe infliggere in caso di giudizio di condanna.\nCome noto alle parti giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP). La prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).\nCome già evidenziato nella decisione del 18 novembre 1999 nel caso concreto l'inchiesta si è rilevata particolarmente lunga e laboriosa in particolare per l'atteggiamento dell'accusato, non collaborativo, per la necessità di procedere all'identificazione delle numerose parti lese e per la necessità di ricostruire quanto accaduto in assenza di una contabilità. I fatti appaiono decisamente gravi, ripetuti nel tempo e riferiti ad importi di tutto rilievo.\nVisto quanto precede va quindi\nammesso rispetto del principio di celerità, da un lato, ed ossequio del\nprincipio di proporzionalità dall'altro. Il periodo di poco superiore ai 2 mesi\nchiesto dal magistrato d'accusa appare adeguato alle esigenze istruttorie\nancora in essere, fatta salva la possibilità per la difesa di postulare\nl'acquisizione di prove che, se accolte, potrebbe imporre nuova proroga della\ndetenzione preventiva dell'accusato a dipendenza della loro natura e\ncomplessità d'acquisizione. Si ricorda al magistrato d'accusa la necessità di\nprocedere ora il più celermente possibile per giungere in tempi il più\npossibile brevi alla celebrazione del processo. D'altro canto __________ si\ntrova privato della sua libertà da 9 mesi e, con l'ulteriore periodo che viene\nrichiesto oggi dal magistrato d'accusa, la detenzione complessiva sarà di poco\ninferiore ad un anno. A fronte della oggettiva gravità dei fatti imputati e\ndella prevedibile\npena in caso di giudizio di condanna si può certamente ritenere come la\ndetenzione preventiva sia rispettosa del principio di proporzionalità.\n"}