{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-18909_2000-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56896&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8aa41a8a092c686dd35ff33b5e032ac9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.18909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1999.18909"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1999.18909"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1999.18909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:18:56", "Checksum": "8d50045f1fcbc2eea7bbdeeaaf44cae5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1999.18909\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\nAnche per quanto attiene all'esistenza di necessità istruttorie e rischio collusivo l'istanza va ammessa. In effetti l'istruttoria non è conclusa, e la sua durata sin qui va addebitata all'assenza di collaborazione dell'accusato che ha taciuto ed è stato a rimorchio dell'inquirente. Appaiono necessari i verbali organizzati tra accusa e difesa nonché l'interrogatorio dell'avv. __________. Stante l'atteggiamento negatorio dell'accusato e l'esistenza di danari consegnati a persone che __________ non ha identificato il rischio di collusione appare decisamente concreto e non potrà certo venir meno con l'adozione degli atti istruttori ora previsti, rispettivamente con l'esaurimento della fase istruttoria, a meno di novità (il patrocinatore attuale dell'accusato - non differentemente dal precedente - si sta sforzando per contattare __________ e per far rientrare i danari). Già per l'esistenza di un personaggio ancora ignoto e da identificare, con il rilievo che per tale identificazione l'accusato ben poco ha fatto, che ha beneficiato di danaro provento di reato va ritenuto un concreto e forte rischio collusivo tale da impedire la liberazione dell'accusato.\nGià si detto che __________ non\nha spontaneamente ammesso nulla ed è stato necessario agli inquirenti\nidentificare tutte le parti lese, interrogarle approfonditamente e quindi\nprocedere ad una miriade di verbali dell'accusato il quale, il più delle volte,\nha ricusato il dire delle vittime. Con tale atteggiamento, certamente\nlegittimo, ma decisamente poco spontaneo e che ha condotto lo\nstesso __________ a modificare più volte il suo dire, appare necessario al PP\nprocedere a tutta una serie di verbali a confronto ed accertamenti puntuali\nrispettivamente appare necessario poter sentire le vittime in sede processuale\nsenza che l'accusato possa interferire nei loro confronti o determinarle a\nmodificare il loro atteggiamento, le divergenze vertendo sulle informazioni\ndate dall'accusato ai clienti e sulle promesse circa gli investimenti.\nCome già ritenuto nella decisione del 18 novembre 1999 il fatto che __________ non abbia sin qui voluto comunicare all'inquirente il nominativo completo di __________ permette di ritenere che terzi abbiano in qualche modo collaborato negli illeciti (come il verbale 19 ottobre 1999 di __________ lascia ben intendere) per concretizzare le truffe ai clienti del __________. Nuovamente va ribadito che Il mancato reperimento del provento delle truffe è elemento tale da far temere concreto inquinamento probatorio e rischio collusivo.\nNei precedenti interventi di questo giudice si evidenziava ancora come:\n\"… __________ ha lavorato a stretto contatto, se non addirittura in stretto accordo, con personaggi tutt’altro che cristallini, segnatamente il già più volte menzionato “Greco” (__________), tale __________, forse cittadino messicano residente a Zaragoza (v., fra gli altri, verbale di polizia 7 giugno 1999 ore 14.30, p. 4, inc. MP doc. _), e tale __________ di cognome ignoto (v. già, fra gli altri, verbale di polizia 28 maggio 1999 ore 13.15, p. 4, allegato al rapporto d’arresto, inc. MP doc. _), tutte persone apparentemente non ancora identificate e senz’altro in grado di fornire interessanti dettagli sull’attività di __________ - a patto che egli non possa anticipatamente concordare con loro la versione da dare agli inquirenti …\n\"… pericolo di inquinamento delle prove deve essere ammesso pure con riferimento alle numerose pezze giustificative non più rinvenute nonostante minuziose perquisizioni, e di cui __________ non si sovviene (ma si ricorda, invece, di una società non gestita da lui, relativamente alla quale egli avrebbe preso per sbaglio della documentazione, quando lasciò gli uffici __________, v. verbale di polizia 24 giugno 1999, ore 14.20, inc. MP doc. _ p. 7). L’atteggiamento di lui, valutato nel suo complesso, fa senz’altro temere che, qualora tali documenti esistessero ancora, egli se ne approprierebbe al fine di sottrarli alla giustizia, oppure di utilizzarli selettivamente a proprio vantaggio.\"\nQui va osservato come non solo __________ ma anche __________ ed il \"Greco\" (identificato ma non ancora sentito) non debbono poter avere contatto con l'accusato e potere concordare con lui una versione dei fatti che li coinvolgono. __________ non deve quindi essere liberato poiché il rischio di inquinamento probatorio appare decisamente elevato.\nL'istanza va quindi accolta sia per il sussistere di esigenze istruttorie, così come ammesso anche dalla difesa, ma anche per l'esistenza di un concreto rischio di collusione ed inquinamento probatorio decisamente elevati.\n"}