· che, visto quanto precede, ritenuto come unicamente per la trasmissione dei verbali di interrogatorio di cui è cenno va ammesso un ritardo ingiustificato e considerato comunque come il PP abbia ora dato seguito alla richiesta della difesa, il reclamo va respinto nella misura in cui non appaia divenuto privo di oggetto. Non si giustifica il carico di tassa di giustizia e delle spese, il reclamo essendo principalmente motivato dal ritardo nella trasmissione dei verbali chiariti il 3 novembre 1999, mentre non vengono accordate ripetibili al reclamante. La presente decisione è definitiva. p.q.m., richiamato l’art. 4 Cost. Fed. e gli artt. 280 e segg. CPP decide: