· che, in diritto, è dato un ingiustificato ritardo, e quindi ritardata o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed., l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; decisione 27 luglio 1999 in re F.B. e G.C., inc. GIAR 489.99.1-2 p. 2); · che, nel caso di specie, appare certo che il PP abbia avuto un ritardo ingiustificato nell'evadere la richiesta della difesa di potere ottenere copia dei verbali chiarificati ad inizio novembre.