{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-18907_2000-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56835&nX40_KEY=4711477&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8eaa3d45d23787f9efb0f385711aff12"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.18907"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.01.2000 INC.1999.18907"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.01.2000 INC.1999.18907"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.01.2000 INC.1999.18907"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:23:18", "Checksum": "0e99d3281bd6021cdba08e152b660e6f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.01.2000 INC.1999.18907\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n· che, constatando anche il mancato rispetto, da parte dei periti incaricati dal PP, dei termini per rassegnare i loro rapporti, la difesa si è aggravata a questo Giar con reclamo del 21 dicembre 1999 lamentando la mancata consegna dei verbali chiarificati il 3 novembre 1999, lamentando la mancata presa di posizione sulle richieste di complemento probatorio e lamentando il mancato sollecito - da parte del PP - circa la consegna dei referti peritali;\n· che il PP, con osservazioni 29 dicembre 1999, ha indicato di avere nel frattempo spedito al nuovo patrocinatore dell'accusato i verbali di interrogatorio sollecitati. Egli ha altresì confermato di avere inoltrato alle competenti autorità italiane richiesta di assistenza giudiziaria per l'audizione di __________ (che dovrebbe avvenire il 19 gennaio p.v.) ed ha ottenuto dal perito __________ la promessa che il referto peritale tecnico sarebbe stato rassegnato per il 7 gennaio. Dal medico incaricato il PP ha ottenuto invece garanzia (nonostante il decorso del termine inizialmente fissato scadente verso fine 1999) di consegna del rapporto peritale per il 31 gennaio 2000;\n· che il PP ha quindi chiesto la reiezione del gravame nella misura in cui lo stesso non sia divenuto privo di oggetto;\n· che, in diritto, è dato un ingiustificato ritardo, e quindi ritardata o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed., l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; decisione 27 luglio 1999 in re F.B. e G.C., inc. GIAR 489.99.1-2 p. 2);\n· che, nel caso di specie, appare certo che il PP abbia avuto un ritardo ingiustificato nell'evadere la richiesta della difesa di potere ottenere copia dei verbali chiarificati ad inizio novembre. Si trattava di atto che non avrebbe comportato particolare difficoltà (delegabile al personale di Cancelleria) e che nulla imponeva di ritardare (il PP non invoca motivi istruttori tali da rallentare od impedire momentaneamente la trasmissione). In questo senso il magistrato ha avuto un ritardo non giustificato ora superato con la trasmissione dei verbali al difensore dell'accusato;\n· che, per quanto attiene alle richieste di assunzione di prova, fatto salvo il pericolo per elementi probatori che non potrebbero più essere assunti senza un intervento immediato o comunque a breve termine del PP, il magistrato d'accusa non ha obbligo di chinarsi prima del termine del deposito degli atti. E' infatti quello il momento topico in cui l'inquirente, ritenuto raggiunto lo scopo dell'istruzione, deve valutare le prove offerte dalle parti e decidere in merito. Ovviamente al magistrato d'accusa è data la possibilità di esprimersi prima di tale momento procedurale. In questo caso alle parti insoddisfatte è data facoltà di impugnare la decisione;\n· che il PP ha incaricato due distinti periti di allestire diversi rapporti alla sua attenzione. Il perito tecnico ha riscontrato oggettive difficoltà di ricostruzione che non gli hanno permesso di allestire il suo lavoro nei tempi inizialmente fissati dal magistrato d'accusa. Anche il perito medico non ha potuto mantenere il termine fissato verso la fine dell'anno scorso per consegnare il suo lavoro. Il magistrato si è comunque attivato per ottenere dai due esperti quanto atteso. Le date ora ottenute dagli esperti (ossia il 7 gennaio e la fine dello stesso mese di gennaio) appaiono comunque congrue alla oggettiva difficoltà del caso ed anche all'atteggiamento dell'accusato (per l'allestimento della perizia contabile);\n· che al PP non può essere oggettivamente mosso il rimprovero di non essersi attivato presso i periti per ottenere i referti attesi;\n· che, visto quanto precede, ritenuto come unicamente per la trasmissione dei verbali di interrogatorio di cui è cenno va ammesso un ritardo ingiustificato e considerato comunque come il PP abbia ora dato seguito alla richiesta della difesa, il reclamo va respinto nella misura in cui non appaia divenuto privo di oggetto. Non si giustifica il carico di tassa di giustizia e delle spese, il reclamo essendo principalmente motivato dal ritardo nella trasmissione dei verbali chiariti il 3 novembre 1999, mentre non vengono accordate ripetibili al reclamante. La presente decisione è definitiva.\np.q.m., richiamato l’art. 4 Cost. Fed. e gli artt. 280 e segg. CPP\ndecide:\n1. Il reclamo di cui in entrata, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto e stralciato, è respinto.\n2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.\n3. La presente decisione è definitiva.\n4. Intimazione:\n- al reclamante per il tramite dell’avv. dott. __________;\n- al Procuratore Pubblico avv. __________.\ngiudice __________"}