{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99121_2005-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59849&nX40_KEY=4711285&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "86ea91ba0d35e9f631763bf07684a518"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1998.99121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2005 INC.1998.99121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2005 INC.1998.99121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2005 INC.1998.99121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di dissequestro\rDissequestro dopo atto d'accusa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:15:15", "Checksum": "e961111913ea2d63dfb62d10efc09266", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2005 INC.1998.99121\nRegesto:\nIstanza di dissequestro\rDissequestro dopo atto d'accusa\n\n\n- non vi sono più parti civili o parti lese nel procedimento penale in corso – e peraltro l’atto d’accusa n° __________ del 10 marzo 2004 dell’allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer non menziona né parti civili né parti lese – essendosi le parti civili (22 __________ tutte rappresentate dalla __________ che si erano costituite parte civile il 22 dicembre 1998 a seguito dell’apertura, il 1° dicembre 1998 del procedimento penale contro __________) disinteressate del procedimento con la sottoscrizione della convenzione 22 dicembre 1999 (cfr. AI 204 in atti diversi, scatola 1/17 dell’Inc. MP __________) conclusa tra __________ la __________, ed essendo stato respinto un loro tentativo di reintrodursi nel procedimento penale con la decisione GIAR 24 ottobre 2000 (inc. GIAR 991.98.13L);\n- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);\n- in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);\n- questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 4 ottobre/14 dicembre 2004, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;\n- nel caso in esame è pacifico che il blocco del fondo di cui alla particella n° __________ RFD di __________ è di natura puramente confiscatoria/risarcitoria avendo lo stesso Procuratore pubblico che lo ha ordinato fatto esplicito riferimento all’art. 59 cifra 2 CP (cfr. AI 52 inc. MP __________), di conseguenza lo sblocco della particella n° __________ RFD di __________ in questo stadio non può nuocere alla celebrazione del processo ed in particolare alla disamina di prove ed indizi in sede dibattimentale;\n- in concreto appare chiaro che la presente richiesta di dissequestro rientra nel disegno avviato nel marzo 2004 dal Procuratore pubblico e dalla difesa dell’accusato in sede d’istruzione formale con il dissequestro parziale della originaria particella __________ di __________ e il suo accoglimento permetterà di far fronte, con il provento della vendita pari a CHF 700'000.-, agli oneri ipotecari gravanti la particella __________ RFD di __________ (cfr. doc. 10 inc. GIAR 991.1998.21, lettera 24 febbraio 2005 dell’avv. __________) per CHF 440'000.- oltre interessi e sino a concorrenza dell’importo di CHF 500'000.- ed alla __________ per CHF 17'715.-, mentre che il rimanente, per almeno CHF 182'285.-, dovrà essere bonificato a cura del notaio rogante l’atto di compravendita (al quale viene intimata copia della presente) direttamente in diminuzione del debito ipotecario complessivo gravante le altre proprietà poste sotto sequestro penale con menzione di blocco a Registro fondiario.\nPer questi motivi,\nvisti i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\ngiudice Claudia Solcà"}