dall'avv. __________, __________ | | | nell'ambito del procedimento penale a carico di __________; | preso atto della comunicazione 25 febbraio 2005 con la quale il patrocinatore della reclamante ha dichiarato di ritirare l'istanza di dissequestro 26 ottobre 2004; ritenuto che, a questo punto, l'istanza di dissequestro menzionata in entrata è divenuta priva di oggetto e può essere stralciata dai ruoli, senza prelevamento di tassa e spese; richiamati gli art. 280 e rel. CPP, decide: 1. L'istanza di dissequestro è stralciata dai ruoli, in quanto priva d'oggetto. 2. Non si prelevano tasse e spese di giudizio. 3. Intimazione: giudice Claudia Solcà