- rettamente il reclamante non lamenta ritardata giustizia in relazione alle richieste formulate al magistrato inquirente con lettera 9 gennaio 2004, ritenuto che un simile gravame sarebbe manifestamente infondato e intempestivo; - il reclamo, manifestamente irricevibile e ai limiti dell’abuso di diritto, va dunque respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa e delle spese giudiziarie al reclamante, correlate alla soccombenza (art. 39 lett. f TG). Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di FRS. 350.- e le spese di FRS. 50.- sono a carico del