{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-01-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99119_2004-01-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86046&nX40_KEY=4925961&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "85ec2f9d8527a84e7034ed7f079bc028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.01.2004 INC.1998.99119"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.01.2004 INC.1998.99119"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.01.2004 INC.1998.99119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:30:07", "Checksum": "03bb2e542c22ae9652a5fe73e0b08317", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.01.2004 INC.1998.99119\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n16 gennaio 2004 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nFranco Lardelli |\n|||||\n|\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 14/15 gennaio 2004 da |\n|||||\n|\n|\n__________(patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\nin tema di violazione di diritti costituzionali da parte del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer; |\n|\n|\n|\natteso che l’esito del gravame consente di prescindere dal chiamare il magistrato inquirente ed eventuali altre parti a formulare osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto e considerato che\nin fatto e in diritto:\nche:\n-\nnei confronti di __________ é pendente un procedimento penale per titolo\ndi truffa, truffa aggravata e falsità in documenti, reati commessi con varie\nmodalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e case\nfarmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni\nprofessionali mai eseguite, anche con asseriti ricoveri di pazienti in realtà\nnon degenti nelle cliniche dirette dall’accusato o in congedo; la fattispecie é\ngià stata oggetto di precedenti decisioni in materia di libertà personale e di\nprovvedimenti processuali;\n- con decisione 28 maggio 2003 (AI 320 dell’inc. MP 1998.5725), cresciuta in giudicato, il magistrato inquirente ha notificato alle parti la chiusura dell’istruzione formale ex. art. 197 CPP;\n- con lettera 9 gennaio 2004, il reclamante si è rivolto al magistrato inquirente chiedendo risposta “in tempi brevissimi” alla richiesta di sapere quali siano i motivi di sue precedenti “scelte e strategie istruttorie” che gli sono “sempre sfuggiti”, come pure risposta ad alcune domande inerenti una pretesa lesione del diritto alla parità di trattamento, del diritto di essere sentito, del diritto a beneficiare di una difesa efficace e del divieto di arbitrio e alla richiesta di “soprassedere all’emanazione dell’atto d’accusa a suo carico sino a quando ... siano stati formalizzati e chiusi i procedimenti a carico delle persone” che il magistrato inquirente “intende indicare quali suoi correi o complici nell’atto d’accusa”;\n- avverso la risposta 12 gennaio 2004 del Procuratore pubblico, __________ si aggrava ora con reclamo 14 gennaio 2004, chiedendo di accertare la “nullità della decisione impugnata” sussistendo a suo dire violazione di diritti costituzionali, segnatamente carenza di motivazione, arbitrio, violazione del diritto di essere sentito e della garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU);\n- la suddetta risposta 12 gennaio 2004 del magistrato inquirente non costituisce decisione formale impugnabile, non contenendo decisioni impugnabili, ma facendo semplicemente rimando a precedenti decisioni cresciute in giudicato e a decisioni di altre autorità e giudici, concernenti anche altri procedimenti disgiunti da quello del reclamante, per cui la richiesta di accertare la nullità di decisioni inesistenti o cresciute in giudicato e di altre autorità e giudici, anche in procedimenti disgiunti, appare manifestamente irricevibile;\n- rettamente il reclamante non lamenta ritardata giustizia in relazione alle richieste formulate al magistrato inquirente con lettera 9 gennaio 2004, ritenuto che un simile gravame sarebbe manifestamente infondato e intempestivo;\n- il reclamo, manifestamente irricevibile e ai limiti dell’abuso di diritto, va dunque respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa e delle spese giudiziarie al reclamante, correlate alla soccombenza (art. 39 lett. f TG).\nPer questi motivi,\nrichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. Il\nreclamo è irricevibile.\n2. La\ntassa di giustizia di FRS. 350.- e le spese di FRS. 50.- sono a carico del\nreclamante.\n3. La\npresente decisione è definitiva.\n4. Intimazione\na:\n- avv. __________, per sè e per il reclamante;\n- PP Emanuele Stauffer, Via Pretorio 16, 6900 Lugano, con copia del reclamo\n14 gennaio 2004 di __________.\ngiudice Franco Lardelli"}