{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-04-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99117_2003-04-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86042&nX40_KEY=4927978&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e33657e978c0e2aef2834def50ff04c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2003 INC.1998.99117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2003 INC.1998.99117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2003 INC.1998.99117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:15:33", "Checksum": "48b8ea07958ec8e2fde81d31524cd5d6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2003 INC.1998.99117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\nPer meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).\nSe, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).\n3.\nIl fatto che la risposta 28 febbraio 2003 (messa in deposito atti) sia stata data da __________ non è oggetto di contestazione da parte del reclamante.\n__________ contesta per contro che non sarebbe fino ad ora stata data risposta alla richiesta “tesa a conoscere quali e quante fatture considerate nella perizia stesa dal dott. __________ siano state effettivamente pagate”. Egli chiede dunque – come già postulato con l’ulteriore istanza di complementi istruttori del 20 marzo 2003 - che venga data risposta a questo quesito e che venga assunta agli atti “la corrispondenza con la quale la FTAM avrebbe versato in atti la documentazione contabile (fatture) ancora non trasmessa al MP all’atto dell’ultimo interrogatorio del Signor __________”, come pure che si proceda all’interrogatorio del dott. __________ “per riferimento all’eventuale ricezione da parte sua di tali fatture”.\nDetti ulteriori accertamenti, richiami di atti e audizioni del perito giudiziario dott. __________, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo nè di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo.\nVa rilevato che la risposta di __________ dà sostanziale evasione al quesito che era rimasto aperto e che aveva determinato l’accoglimento del complemento istruttorio come a decisione 3 febbraio 2003 di questo giudice. Dalla stessa emerge infatti che le fatture messe a disposizione da parte delle casse malati per la perizia eseguita dal dott. __________ erano state pagate, quantomeno fino al 30 novembre 1998 (giorno in cui è stato intimato alla FTAM l’ordine di sequestro del Procuratore pubblico). La risposta di __________ si riferisce del resto – come rettamente osservato dal magistrato inquirente – a tutte le fatture emesse dalle cliniche di __________ e/o dal suo studio medico, indipendentemente dal fatto che siano state oggetto di analisi da parte del perito giudiziario dott. __________. Alla FTAM d’altronde non è stato chiesto (nè sarebbe stato opportuno chiederlo) di procedere – come pretende il reclamante - ad un esame della perizia del dott. __________ in ordine alle fatture da lui considerate nelle sue analisi peritali.\nLe risultanze della risposta di __________ rendono poi superflui i richiami atti e l’interrogatorio del perito giudiziario dott. __________ pretesi dal reclamante.\n5.\nAlla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett.f TG), correlate alla sua soccombenza.\nRichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n(con copia delle osservazioni\n7 aprile 2003 del magistrato inquirente);\n- Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, 6900 Lugano, con l’incarto di\nritorno.\ngiudice Franco Lardelli"}