{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-04-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99117_2003-04-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86042&nX40_KEY=4927978&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e33657e978c0e2aef2834def50ff04c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2003 INC.1998.99117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2003 INC.1998.99117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2003 INC.1998.99117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:15:33", "Checksum": "48b8ea07958ec8e2fde81d31524cd5d6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2003 INC.1998.99117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n17 aprile 2003 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nFranco Lardelli |\n|||||\n|\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 3 aprile 2003 da |\n|||||\n|\n|\n__________(patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\nla decisione 21 marzo 2003 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che ha respinto i complementi di prova proposti dal reclamante nel procedimento penale contro di lui pendente per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti; |\nviste le osservazioni 7 aprile 2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del reclamo;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto e considerato\nin fatto:\nA.\nNei confronti di __________ é pendente un procedimento penale per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e case farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite, anche con asseriti ricoveri di pazienti in realtà non degenti nelle cliniche dirette dall’accusato o in congedo.\nLa fattispecie é già stata oggetto di precedenti decisioni in materia di libertà personale e di provvedimenti processuali: ne verranno ripresi accertamenti e dettagli, in quanto necessario al presente discorso, nel seguito della motivazione.\nB.\nIl 22 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP. Con allegato 24 aprile 2002, entro i termini prorogati fino al 25 aprile 2002 (v. decisione 5 marzo 2002 del magistrato inquirente), __________ ha postulato l’assunzione di diverse prove.\nCon decisione 21 maggio 2002 il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell’accusato. Ha fatto seguito il reclamo 30 giugno 2002, che è stato parzialmente accolto da questo giudice con decisione 3 febbraio 2003; al Procuratore pubblico, come da richiesta del reclamante, è stato imposto di chiedere alla FTAM, per iscritto, se le fatture emesse e oggetto della perizia del dott. __________ fossero state pagate.\nDando seguito a quanto imposto da questo giudice, il magistrato inquirente, con lettera 20 febbraio 2003, ha chiesto all’avv. __________ che, per il suo tramite, la FTAM si pronunciasse su quanto chiesto dalla difesa e accolto dal giudice. La risposta è giunta da __________ con lettera 28 febbraio 2003. Il Procuratore pubblico ha ritenuto con quella risposta evasi i suoi incombenti istruttori e in data 3 marzo 2003 ha provveduto al deposito del complemento acquisito.\nCon istanza 20 marzo 2003, __________ ha postulato ulteriormente dei complementi di inchiesta. Con decisione 21 marzo 2003 il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell’accusato. Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che le ripropone tutte.\nRicordato che il Procuratore pubblico con le sue osservazioni chiede la reiezione integrale del reclamo, si osserva che delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.\nin diritto:\n1.\n__________ - in quanto formalmente accusato - é indubitabilmente legittimato ad impugnare li rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificatamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.\nIl reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 5 CPP), é allora ricevibile in ordine.\n"}