5. Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f TG), correlate alla sua soccombenza. Richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di Frs. 300.- e le spese di Frs. 50.- sono poste a carico del reclamante. 3. La presente decisione è definitiva.