Diversamente da quanto sostiene il reclamante, l’agire del magistrato inquirente appare formalmente corretto. Egli infatti non ha omesso di procedere a quanto gli è stato imposto da questo giudice con decisione 3 febbraio 2003; ha dato seguito ad una richiesta scritta che riproduceva integralmente quanto chiesto dalla difesa e accolto dal giudice e, ottenuta risposta, ha provveduto alle ulteriori formalità di deposito atti conformemente a quanto disposto dall’art. 196 cpv.