4. Va ricordato che l’art. 193 CPP dispone che il Procuratore pubblico dirige l’istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto del diritto delle parti. Quando il magistrato inquirente ritiene raggiunto lo scopo della sua attività, procede al deposito degli atti, informando le parti che possono prendere conoscenza degli atti e formulare istanze di complemento di inchiesta entro il termine fissato per il deposito (art. 196 cpv. 1). Dopo il deposito degli atti il magistrato inquirente deve dar seguito ai complementi istruttori proposti dalle parti e da lui accolti e a quelli eventualmente imposti da questo giudice su reclamo della parte proponente.