Per sua stessa natura la perizia è infatti destinata a risolvere aspetti di fatto e non questioni di diritto (Gèrard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, al n. 2206). È dunque escluso che __________ soggiaccia alle formalità previste dagli artt. 143, 144 e 145 CPP, non essendo in questo caso applicabile l’art. 146 cpv. 4 CPP. L’interrogatorio di __________, per altro non meglio motivato nell’istanza di complemento (se non per questioni di carenza di veste procedurale, che, come detto, non sussistono) appare dunque del tutto superfluo.