Ciò non toglie che il perito, prima di dare il suo parere, oltre all’accesso agli atti e alla partecipazione alla deposizione dei testimoni e dell’accusato con facoltà di porre loro direttamente delle domande, può chiedere anche altri chiarimenti ai sensi dell’art. 146 cpv. 3 CPP. La richiesta di informazioni formalizzata dal perito dott. __________ con lettera 10 novembre 1999 al Capo dell’Ufficio dell’assicurazione malattia __________ rientra senza dubbio nella sua facoltà di chiedere chiarimenti conformemente al suddetto articolo.