1 CPP e quindi un vero e proprio perito giudiziario (tanto che viene investito dell’incarico con il giuramento o la promessa: art. 145 CPP) per un settore particolare che non rientra nella specializzazione del primo perito, ma che é necessario indagare per la completezza del referto per così dire principale (si pensi al medico legale che deve far capo al patologo o al chimico, oppure allo psichiatra, sussidiato per testistica dallo psicoterapeuta, oppure ancora all’ingegnere civile al quale occorre un esperto in resistenza dei materiali) (v. decisione 20 settembre 2000, inc.