Non é dunque necessaria la produzione da parte del dott. __________ di ulteriore documentazione, ritenuto che non vi sono elementi per ritenere che il perito abbia fondato i propri accertamenti peritali su documentazione estranea a quella elencata come sopra; né tantomeno il reclamante rende verosimile tale ipotesi. Irrilevante e non tempestiva appare poi l’audizione del perito anche per riferimento alla lettera sottoscritta dal signor __________ in data 7 maggio 1997, se sol si pon mente al fatto che tale lettera é stata rimessa alla difesa con invio del Procuratore pubblico datato 9 aprile 2002, quindi un mese e mezzo prima della già avvenuta audizione del perito.