Il requisito della novità appare dunque manifestamente carente. Le ulteriori delucidazioni che l’accusato elenca nel reclamo, alcune peraltro neppure indicate nell’istanza di complemento, potranno essere chieste al perito al dibattimento, essendo del resto da condividere l’apprezzamento del Procuratore pubblico di scarsa rilevanza della questione relativa alla fatturazione del primo quarto d’ora. La documentazione consultata dal perito per giungere alle sue conclusioni peritali é del resto chiaramente elencata al punto III) ad 2 pagine 3 e 4 della perizia. Non é dunque necessaria la produzione da parte del dott.