segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo. Sia per il perito che per i testi, prevale allora il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento, sede propria all’accertamento giudiziale dei fatti. Seguendo, in ordine alle suddette richieste di audizione, i punti dei complementi istruttori formulati il 24 aprile 2002 , si ha in particolare: - (1 / Interrogatorio del perito dott. __________) La perizia del dott.