{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99115_2003-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86038&nX40_KEY=4927989&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89022ebe165d02be01fc0fb89da068b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2003 INC.1998.99115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2003 INC.1998.99115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2003 INC.1998.99115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:29:41", "Checksum": "a0f37407770925f853bb9989df0fe15e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2003 INC.1998.99115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\nGran parte delle pretese nuove prove chieste per la completazione dell’istruzione formale a mente di _______________, sono audizioni del perito giudiziario dott. __________ e di testimoni (oltre a connessi richiami di atti e accertamenti). Queste audizioni, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo. Sia per il perito che per i testi, prevale allora il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento, sede propria all’accertamento giudiziale dei fatti.\nSeguendo, in ordine alle suddette richieste di audizione, i punti dei complementi istruttori formulati il 24 aprile 2002 , si ha in particolare:\n- (1 / Interrogatorio del perito dott. __________)\nLa perizia del dott. __________ é datata 12 febbraio 2001 ed é stata consegnata al patrocinatore dell’accusato il giorno successivo. Su richiesta della difesa dell’accusato, il perito dott. __________ è già stato oggetto di approfondito interrogatorio in data 23 maggio 2001. In quell’ambito vi è già stata occasione per avere dal perito ampie delucidazioni sui contenuti del suo referto. Il requisito della novità appare dunque manifestamente carente. Le ulteriori delucidazioni che l’accusato elenca nel reclamo, alcune peraltro neppure indicate nell’istanza di complemento, potranno essere chieste al perito al dibattimento, essendo del resto da condividere l’apprezzamento del Procuratore pubblico di scarsa rilevanza della questione relativa alla fatturazione del primo quarto d’ora. La documentazione consultata dal perito per giungere alle sue conclusioni peritali é del resto chiaramente elencata al punto III) ad 2 pagine 3 e 4 della perizia. Non é dunque necessaria la produzione da parte del dott. __________ di ulteriore documentazione, ritenuto che non vi sono elementi per ritenere che il perito abbia fondato i propri accertamenti peritali su documentazione estranea a quella elencata come sopra; né tantomeno il reclamante rende verosimile tale ipotesi. Irrilevante e non tempestiva appare poi l’audizione del perito anche per riferimento alla lettera sottoscritta dal signor __________ in data 7 maggio 1997, se sol si pon mente al fatto che tale lettera é stata rimessa alla difesa con invio del Procuratore pubblico datato 9 aprile 2002, quindi un mese e mezzo prima della già avvenuta audizione del perito.\nAccertamenti del perito circa ruoli e funzioni nell’adempimento del reato di falso in documenti per riferimento alle cartelle cliniche, e meglio, come precisato nel reclamo, accertamenti circa l’intensità di terzi nell’adempimento di reati documentali, esulano dal mandato peritale. Richieste di delucidazione rivolte al perito su tale punto sarebbero dunque pure irricevibili.\n- (2 / Interrogatorio del signor __________)\nLa lettera 18 novembre 1999 del signor __________, Capo dell’Ufficio dell’assicurazione malattia, non può essere considerata un referto di perito ai sensi dell'art. 146 cpv. 4 CPP. Questa norma configura infatti un collaboratore della giustizia nell’assunzione delle prove per sue cognizioni speciali come all’art. 142 cpv. 1 CPP e quindi un vero e proprio perito giudiziario (tanto che viene investito dell’incarico con il giuramento o la promessa: art. 145 CPP) per un settore particolare che non rientra nella specializzazione del primo perito, ma che é necessario indagare per la completezza del referto per così dire principale (si pensi al medico legale che deve far capo al patologo o al chimico, oppure allo psichiatra, sussidiato per testistica dallo psicoterapeuta, oppure ancora all’ingegnere civile al quale occorre un esperto in resistenza dei materiali) (v. decisione 20 settembre 2000, inc. GIAR 991.98.12 )."}