{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99115_2003-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86038&nX40_KEY=4927989&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89022ebe165d02be01fc0fb89da068b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2003 INC.1998.99115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2003 INC.1998.99115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2003 INC.1998.99115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:29:41", "Checksum": "a0f37407770925f853bb9989df0fe15e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2003 INC.1998.99115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n9 novembre 2005 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nFranco Lardelli |\n|||||\n|\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 30 giugno 2002 da |\n|||||\n|\n|\n_______________, (patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\ncontro\n|\n|\n|\nla decisione 21 maggio 2002 del Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer, che ha integralmente respinto complementi di prova proposti dal reclamante nel procedimento penale contro di lui pendente per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti; |\nviste le osservazioni 11 giugno 2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del reclamo ;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto:\nA.\nNei confronti di _______________ é pendente un procedimento penale per titolo di truffa, truffa aggravata e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse malati, assicurazioni sociali e case farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite, anche con asseriti ricoveri di pazienti in realtà non degenti nelle cliniche dirette dall’accusato o in congedo .\nLa fattispecie é già stata oggetto di precedenti decisioni in materia di libertà personale e di provvedimenti processuali: ne verranno ripresi accertamenti e dettagli, in quanto necessario al presente discorso, nel seguito della motivazione.\nB.\nIl 22 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP. Con allegato 24 aprile 2002, entro i termini prorogati fino al 25 aprile 2002 (v. decisione 5 marzo 2002 del magistrato inquirente), _______________ ha postulato l’assunzione di diverse prove.\nCon decisione 21 maggio 2002 il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell’accusato. Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che le ripropone tutte .\nRicordato che il magistrato inquirente con le sue osservazioni chiede la reiezione integrale del reclamo, si osserva che delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.\nL’accusato con lettera 7 giugno 2002 ha ancora prodotto una sua lettera 29 maggio 2002 all’Ufficio Ispettorato fiscale, Bellinzona (signor __________) e la risposta data da quest’ultimo in data 2 giugno 2002.\nin diritto:\n1.\n_______________ - in quanto formalmente accusato - é indubitabilmente legittimato ad impugnare li rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificatamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.\nIl reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 5 CPP), é allora ricevibile in ordine.\n2.\nPer meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).\nSe, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).\n"}