4. Il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario): le spese giudiziarie vanno a carico del reclamante soccombente, con suo obbligo di rifondere ai resistenti ripetibili commisurate al rispettivo impegno (art. 9 cpv. 6 CPP, con riferimento per analogia all'art. 150 CPC). Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 60.- sono a carico di ________________, il quale rifonderà a titolo di ripetibili le somme di: 2.1 fr. 150.- ad __________; 2.2 fr. fr. 20.- a __________; 2.3 fr. 250.- a __________; 2.4 fr.