delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., GIAR 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., GIAR 119.93.16). E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati".