2 Il processo penale svizzero è retto dal principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio quindi un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona ed anche quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici.