{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1998-99114_2002-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86037&nX40_KEY=4930434&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20e555ecbe954514d1675739b5f3b369"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1998.99114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2002 INC.1998.99114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2002 INC.1998.99114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2002 INC.1998.99114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:32", "Checksum": "12b25660e8b66aa9aba6f396d1119755", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2002 INC.1998.99114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2\nIl processo penale svizzero è retto dal principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio quindi un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona ed anche quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione, quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole oppure quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa prospettiva è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere preventivo ed il correo sia latitante oppure quando un accusato è solo coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente aggravati (REP 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93) oppure quando rispetto all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., GIAR 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., GIAR 119.93.16).\nE' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di \"cause\" di per sé connesse, \"per motivi di opportunità\" e \"purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati\". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può allora \"in via eccezionale\" procedere alla disgiunzione, con decisione diretta \"limitata dal pregiudizio che essa può comportare per altri accusati\" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag. 24).\n3.\nLa decisione di disgiunzione del 17 marzo 2000 era assisa su di un complesso di ragioni di convergente opportunità, che l'hanno fatta solida, tanto da essere stata pacificamente accettata anche del ________________ ________________, che poteva apparire come il meno interessato al provvedimento. Si è parlato allora di numerose persone coinvolte nell'inchiesta, delle diverse loro responsabilità oggettive e soggettive, sia per tempi, sia per modalità, sia per funzioni diverse, quando già il ________________ ________________ si era caricato del risarcimento alla parte civile FTCM di 10 milioni di franchi, pari a qual momento al presunto danno complessivo.\nOra il reclamante assevera che l'importante aumento di questa posta è tale da esigere congiunzione con altre persone perseguite per evitargli pregiudizio difensivo. L'argomento non è pertinente e non scuote le fondamenta della pregressa citata decisione. Senza che dal verosimile maggior danno si possano trarre conclusioni su di una diversa partecipazione, permangono infatti e sono preminenti le premesse di opportunità di allora, nulla appunto essendo mutato nel presunto eventuale coinvolgimento di questo o quell'altro indagato, sempre in situazione che può essere considerata marginale rispetto a quella del ________________ ________________ e che sicuramente condurrà a possibile esito dinnanzi ad altro giudice del merito, di grado inferiore, rispetto a quello di verosimile deferimento del reclamante. Quest'ultimo argomento, nella contemperazione degli interessi, fa prevalere quello degli altri perseguiti a contenuto clamore per le loro vicende giudiziarie, commisurato all'effettiva gravità dei reati loro imputati (REP 1980, pag. 371), rispetto a quello del ________________ ________________ ad un processo unico, al quale - per i singoli episodi che li concernono - potranno essere citati anche i qui resistenti, rimanendo peraltro intatto il diritto del reclamante di far capo, in istruttoria formale ed al dibattimento, di tutti i mezzi di prova ritenuti pertinenti. Né vengono pregiudicate parallele pendenze fiscali, semmai conseguenti e non direttamente attinenti al procedimento penale.\n"}