le opponenti FTMA e rappresentate verseranno in solido l'importo di fr. 120.- a titolo di ripetibili, corrispondenti all'invero ridotto sforzo professionale (art. 9 cpv. 6 CPP); visti i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è accolto. 1.1 Di conseguenza non è ammessa la ricostituzione di parte civile della Federazione Ticinese delle Casse Malati e delle casse malati dalla stessa rappresentate nel procedimento pendente contro ______________. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. La Federazione Ticinese delle Casse Malati e le casse malati dalla stessa rappresentate verseranno in solido a ______________ l'importo di fr. 120.- a titolo di ripetibili.