- quindi FTAM e rappresentate non erano in errore al momento dell'accordo, né successivamente sono emerse nuove ipotesi di reato o ragioni di danno per comportamenti altri che non quelli noti e sottoposti al vaglio del perito giudiziario, tali da legittimamente far risorgere ora il diritto a nuova costituzione di parte civile (mentre è per una diversa eventualità che va intesa la qualifica di immaturità, data dal reclamante alla decisione impugnata); - il reclamo merita pertanto accoglienza, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), esente da spese giudiziarie: le opponenti FTMA e rappresentate verseranno in solido l'importo di fr.