- qui non è discorso di momenti e contenuti della costituzione di parte civile al dibattimento penale, come agli art. 69 e 70 CPP, e neppure di principio della facoltà di riproporsi in questa veste dopo averne fatto atto di rinuncia: vanno per contro, come semplice caso di specie, valutati gli accordi consegnati nella convenzione del 22 dicembre 1999 per rispetto alla presente asserita nuova situazione, secondo moventi e interessi delle parti a quel momento;