- a loro volta la FTAM e rappresentate contestano arbitrarietà e intempestività della ricostituzione di parte civile: al cospetto di maggior danno emergente dalle conclusioni peritali e quindi ad una nuova situazione (quando la riserva nella convenzione era "meramente cautelativa"), va tutelato il diritto di riprendere la veste di parte civile e di beneficiare delle connesse facoltà processuali per ottenere pieno risarcimento del danno; - qui non è discorso di momenti e contenuti della costituzione di parte civile al dibattimento penale, come agli art. 69 e 70 CPP, e neppure di principio della facoltà di riproporsi in questa veste dopo averne fatto atto di rinuncia: