quest'ultimo (dove, appunto, già considerava "la costituzione di parte civile prematura per riferimento ad asserito maggior danno … al di là del fatto che essa stride con la convenzione"), per cui questo giudice potrebbe anche soprassedere ad una decisione di merito: comunque la parte civile non deve comparire solo una volta noto il danno subito, bastando l'indizio della sua esistenza, senza preclusione nell'ottenerne ragione già in sede penale; - a loro volta la FTAM e rappresentate contestano arbitrarietà e intempestività della ricostituzione di parte civile: